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La Quinta presenta la Serie Storica Bepi Tosolini 2007 firmata Mila Schon
 Per la diciottesima bottiglia della collezione "Most Serie Storica"
Bepi Tosolini, l'azienda di Udine ha focalizzato l'attenzione sulla
griffe Mila Schon. Un progetto che si è realizzato anche grazie al
contributo de La Quinta, da sempre attenta e sensibile alle realtà che
fanno innovazione nel campo del design e della moda e che affiancano
l'azienda, in diverse occasioni, nella ricerca degli stilisti per la
realizzazione di questa serie da collezione.
Most Serie Storica Bepi Tosolini è
una collezione speciale di vetri soffiati a mano dai migliori artisti
di Murano, firmati ogni anno da una prestigiosa griffe della moda,
destinata a veri intenditori. Le bottiglie, prodotte in serie limitata,
sono prenotate da un anno all'altro da importanti collezionisti di
diversi Paesi. L'iniziativa, nata nel 1990 in onore del fondatore della
distilleria Bepi Tosolini ha saputo realizzare attraverso la ricerca
creativa sul proprio prodotto, un connubio perfetto tra arte, moda e
antica tradizione dei maestri distillatori.
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| Pillole di diritto |
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Il codice della proprietà industriale - III parte
L'art. 9 del
Codice della Proprietà Industriale- riprendendo il contenuto dell'art.
18, comma I, lettera c) della Legge Marchi- stabilisce le
caratteristiche che una forma non deve avere per poter essere
registrata come marchio: in particolare "non
possiamo costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i
segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa
del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale alla forma".
Dalla
lettura della norma appare evidente che è esclusa la registrazione di
forme corrispondente a quelle proprie del prodotto e che il prodotto
presenta abitualmente, ciò perché evidentemente il marchio
consentirebbe di distinguere i prodotti di un'azienda da quelli delle
altre concorrenti, perdendo la capacità distintiva propria del marchio.
In
secondo luogo deve escludersi la registrazione delle forme
corrispondenti a quelle necessarie ad ottenere un risultato tecnico:
questo per evitare che attraverso la registrazione del marchio venga
meno la durata limitata dell'esclusiva riconosciuta a chi con la
propria opera favorisce il progresso.
Il
terzo luogo viene esclusa dalla registrazione la forma che valorizza il
prodotto, facilitandone l'acquisto a discapito di altri prodotti non
arricchiti da ornamenti: ciò al fine di escludere una doppia tutela,
quella del marchio e quella del brevetto.
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